Le risposte punto su punto del Comune di Bergamo ad ANAC sul parcheggio di via Fara
Il Comune di Bergamo ha risposto nei giorni scorsi all’Autorità Nazionale Anti Corruzione sul tema del parcheggio di via Fara. Alla nuova richiesta di chiarimenti e controdeduzioni — che fa seguito ad un precedente scambio di informazioni del 2018 — Palazzo Frizzoni ha risposto con un documento di 15 pagine nel quale vengono fornite dettagliate argomentazioni volte a chiarire l’intricata vicenda amministrativa iniziata nel 2004 e che ha attraversato ben 5 Amministrazioni e i mandati di 4 diversi Sindaci. Vediamo di saperne di più.
Punto su punto, innanzitutto, il Comune confuta tutte le tesi contenute nella nota dell’Anac:
- i contributi pubblici non sono cresciuti negli anni, ma si sono anzi ridimensionati;
- nessuna sentenza ha mai acclarato la responsabilità della società Bergamo Parcheggi rispetto alla frana del 2008, anzi: Bergamo Parcheggi è stata riconosciuta più volte (da parte della compagnia di assicurazione e del Tribunale) come parte lesa nella vicenda. Per questa ragione non si è ritenuto di poter procedere alla risoluzione del contratto;
- il Comune non ha mai rinunciato alle penali per i ritardi di progettazione: queste penali saranno quantificate e addebitate al termine dei lavori;
- si è provveduto a fissare una data di conclusione dei lavori (15 marzo 2019); i ritardi maturati rispetto a questa data sono già stati oggetto di contestazione e comporteranno l’applicazione delle penali previste;
- i proventi della sosta su strada in Città Alta maturati dopo la scadenza del 15 marzo 2019 non andranno a vantaggio di BergamoParcheggi.
Ma andiamo con ordine.
Nel documento di risposta ad Anac il Comune dimostra anzitutto d’aver sempre operato, nella gestione della vicenda, a tutela del pubblico interesse, senza essere stato in alcun modo condizionato dalla presenza di una propria controllata, ATB, nella compagine della società concessionaria. A riprova vi sono le contestazioni mosse nel 2015 e nel 2019 a Bergamo Parcheggi e le posizioni assunte davanti al Tribunale Penale, come l’opposizione in Cassazione alla richiesta di non luogo a procedere formulata dal PM sull’ipotesi di reato ambientale.
Sul tema della mancata risoluzione del contratto con la Bergamo Parcheggi, centrale nella ricostruzione dell’Anac, Palazzo Frizzoni rileva che nessuna sentenza ha giudicato la società concessionaria responsabile della frana del 2008, e che anzi la società è stata più volte riconosciuta come parte offesa rispetto a quella vicenda. Precise responsabilità sono state riconosciute in capo all’impresa Locatelli, sia da parte dell’assicurazione — che ha riconosciuto a Bergamo Parcheggi un risarcimento di oltre 2,4 milioni di euro — sia da parte del Tribunale Penale, che ha condannato Locatelli a risarcire la Bergamo Parcheggi (il risarcimento di 350mila euro non è mai stato erogato per il contestuale fallimento dichiarato dall’impresa Locatelli). La più volte citata relazione redatta dal collaudatore ing. Myallonier, che attesta la completa estraneità del Comune rispetto alla frana del dicembre 2008, non risulta per contro avere valore probatorio né di collaudo, né mai ha avuto riscontro in sede di accertamento giudiziale. In caso di risoluzione del contratto si sarebbe quindi aperto un contenzioso il cui esito sarebbe stato tutt’altro che scontato e avrebbe potuto determinare il conseguente pagamento da parte del Comune di penali per alcuni milioni di euro.
Sul tema dei ritardi — da cui secondo Anac deriverebbe un’eccessiva durata della concessione, a vantaggio di Bergamo Parcheggi -, Palazzo Frizzoni riconosce le responsabilità della società concessionaria per ciò che riguarda la fase di progettazione definitiva ed esecutiva — tra il 2004 e il 2008 — e precisa che le conseguenti penali verranno puntualmente quantificate e addebitate al termine dei lavori, al pari di quelle derivanti dal ritardo accumulato nella fase di esecuzione dei lavori — già oggetto di specifica notifica — e ad eventuali altri oneri. Il valore di queste penali — pari a 911 euro/giorno — è stato confermato in occasione della sottoscrizione dell’atto transattivo del 2016; in quell’occasione il Comune ha ritenuto prioritario fissare in modo chiaro e univoco la data a partire dalla quale computare le penali (il 15 marzo 2019, corrispondente al termine stimato dei lavori).
Ulteriori ritardi sono derivati dalla vicenda penale a carico del costruttore Locatelli, processato e condannato per aver mescolato scarti inquinanti all’interno del materiale utilizzato per il contenimento della frana verificatasi nel dicembre 2008. Il Comune chiarisce che, benché il cantiere non sia mai stato messo sotto sequestro dall’Autorità giudiziaria, la necessità di non alterare lo stato dei luoghi ha impedito che l’asporto del materiale — e con questo la ripresa dei lavori — potesse avvenire prima della conclusione delle indagini.
Il ritardo accumulato non determina in ogni caso un vantaggio per la Bergamo Parcheggi, spiega con chiarezza il Comune: il valore degli introiti netti derivanti dalla riscossione della sosta su strada in Città Alta, a partire dal 2004, è stato infatti puntualmente rendicontato e inserito alla voce “Ricavi” nel Piano Economico Finanziario dell’opera, mentre gli introiti successivi al 15 marzo 2019, data che nell’atto transattivo 2016 l’Amministrazione ha fissato come termine dei lavori, non potranno evidentemente essere acquisiti dal concessionario. Viene inoltre rimarcato che sin dal 2004 Bergamo Parcheggi riconosce al Comune un canone sulla riscossione della sosta del centro storico: nel 2018, ad esempio, la cifra versata a Palazzo Frizzoni è stata di 119.469,83€. Il canone è stato correttamente versato ogni anno da quando l’opera è stata avviata.
La durata della convenzione, 29 anni, non è stata in alcun modo modificata.
Quanto all’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, non essendo intervenuta alcuna sentenza a certificare responsabilità o violazioni in capo alla Bergamo Parcheggi, il Comune ne rivendica la correttezza: il riequilibrio è avvenuto “nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e corretta valutazione dell’interesse pubblico”, come consentito dalla legge in particolari circostanze.
Un capitolo è dedicato ai costi dell’intervento. Riguardo all’aumento concordato nel 2008, il Comune chiarisce d’essersi allora accollato solo i costi di sua pertinenza (900 mila euro) correttamente tradotti — secondo l’Amministrazione — nel valore rappresentato dal prolungamento del diritto di superficie su 50 posti auto riconosciuto al concessionario, dati il rischio di mercato e le condizioni cui questo diritto era sottoposto. Per contro si sottolinea la riduzione del contributo pubblico inizialmente quantificato: da 1,69 milioni di euro a 1milione, di cui peraltro solo 300mila euro + IVA sono stati erogati, visto che nel 2016, con l’atto transattivo, l’Amministrazione ha previsto il recupero della cifra restante dai ribassi d’asta.
Con lo stesso atto transattivo del 2016 il Comune, senza accollarsi alcun costo aggiuntivo e a fronte del solo prolungamento del diritto di superficie su ulteriori 14 posti auto, ha ottenuto diverse importanti migliorie, la più significativa delle quali è stata la realizzazione della teleferica che ha evitato il transito di ben 16.800 mezzi pesanti (90/100 passaggi al giorno in ingresso e in uscita da Porta Sant’Agostino e in attraversamento del centro cittadino), accompagnata alla cancellazione dell’accesso al parcheggio, una volta completato, attraverso Porta Garibaldi. Alla Bergamo Parcheggi sono stati accollati tutti i maggiori costi, allora quantificati in circa 4.5 milioni, e ogni altro rischio economico derivante dalle successive fasi di costruzione. Il contestuale aumento della tariffa oraria, peraltro coerente con la revisione complessiva della sosta su tutto il territorio cittadino, incorpora a carico del concessionario un evidente rischio di domanda.
Nel Piano Economico Finanziario aggiornato è valorizzato come “Ricavo” anche il rimborso dell’assicurazione riconosciuto a Bergamo Parcheggi (2,4 milioni di euro), che concorre quindi al finanziamento dell’opera.
Nella risposta del Comune ad Anac viene poi affrontato il tema delle varianti. Quella del 2011 — approvata solo nel 2016 — conteneva una serie di modifiche strutturali derivanti dalla nuova normativa antisismica e dall’obiettivo di garantire la piena sicurezza dell’opera, insieme al monitoraggio strumentale previsto in loco. Quanto alla variante del 2016, con la quale si sono introdotte alcune modifiche funzionali, il Comune respinge l’ipotesi che si tratti di uno “stravolgimento dell’originaria concessione” e ne rivendica invece il carattere attuativo dell’accordo del 2004, derivante da “libere esigenze della Pubblica Amministrazione in tema di disciplina del traffico e della sosta”.
Il documento inviato ad ANAC chiarisce infine l’insussistenza del riferimento normativo alla perdita del certificato SOA nel momento dell’uscita di scena della ditta Locatelli: la norma — chiarisce il Comune — si applica per gli appalti pubblici e non nei casi di project financing (come quello del parcheggio di via Fara) in cui i rapporti sono tra due soggetti privati, appunto Bergamo Parcheggi e la ditta esecutrice dei lavori. Anche in questo caso, sostiene dunque il Comune, non vi erano le condizioni per risolvere la concessione.